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Il canone RAI e la tua bolletta EnergiaBaseTrieste

Canone RAI in bolletta

In attuazione della Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), il canone RAI verrà rateizzato nella tua bolletta di energia elettrica EnergiaBaseTrieste.

I presupposti

La Legge di Stabilità ha introdotto il presupposto secondo il quale qualora esista un’utenza di energia elettrica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo o di un dispositivo idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo.

Chi deve pagare il canone

Secondo i presupposti della Legge di Stabilità deve pagare il canone RAI chi è intestatario di un’utenza di energia elettrica per l’abitazione in cui è residente e che disponga di apparecchi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, indipendentemente dal numero di tali apparecchi e a prescindere che questi vengano o meno utilizzati.
Leggi le seguenti FAQ e verifica se devi pagare il canone. In caso negativo, dovrai presentare l’apposita autocertificazione, definita “Dichiarazione sostitutiva” che trovi sul sito www.canone.rai.it o nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Su questi siti trovi le istruzioni per la compilazione, i riferimenti e le scadenze di invio.

FAQ


Non ho un televisore ma ho un computer/ uno smartphone/ un tablet, devo pagare il canone?

  • Sì, devi pagare il canone se hai un computer, smartphone, tablet e sei dotato di chiavetta USB con sintonizzatore e ricevi quindi il segnale digitale terrestre o satellitare.
  • No, non devi pagare il canone se possiedi uno dei device sopra indicati e non possiedi un sintonizzatore.

Ho un televisore ma non lo utilizzo mai, devo pagare il canone?

Sì, devi pagare il canone. Quest’ultimo infatti è relativo al pagamento del possesso di un apparecchio idoneo a guardare programmi televisivi, sia che tu lo utilizzi o meno.

Ho un televisore ma lo uso solo come monitor del mio computer e non per guardare i programmi televisivi, devo pagare il canone?

Sì, devi pagare il canone. Il tuo televisore è un apparecchio idoneo a ricevere programmi televisivi, sia che tu lo utilizzi o meno, il canone deve essere corrisposto per il solo fatto di possederlo.

Ho un vecchio televisore analogico e lo utilizzo come monitor, devo pagare il canone?

  • Sì, sei tenuto a pagare il canone solo nel caso in cui oltre al vecchio televisore analogico tu sia in possesso di un decoder idoneo a ricevere il segnale digitale terrestre o di una parabola satellitare.
  • No, non sei tenuto a pagare il canone solo nel caso in cui tu non disponga di un decoder o di una parabola satellitare.

Non ho il televisore ma ho una radio, devo pagare il canone?

No, non si deve più pagare il canone.

Ho più di un televisore in casa, devo pagare un canone per ogni televisore che possiedo?

No, il canone è unico per singola famiglia anagrafica a prescindere dal numero di televisori o apparecchi idonei posseduti.

Mio marito ha sempre pagato il canone RAI, ma l’intestatario della bolletta energia elettrica per la nostra abitazione residente sono io (moglie), a chi sarà intestato il canone 2016?

In questo caso l’Agenzia delle entrate provvederà d’ufficio ad intestare alla moglie il canone 2016.
Vale ovviamente anche il caso contrario: il destinatario del canone RAI era la moglie mentre l’intestatario della bolletta è il marito.

Mio marito ha sempre pagato l’abbonamento TV ed è titolare di una fornitura domestica non residente (immobile A), io (moglie) sono l’intestataria della bolletta energia elettrica nella nostra abitazione di residenza (immobile B), chi paga il canone 2016?

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate provvederà d’ufficio ad intestare all’intestatario residente il canone (moglie). Non è quindi necessario presentare alcuna autocertificazione e verrà richiesto un solo canone per l’immobile in cui si ha la residenza.

Mio marito ha sempre pagato l’abbonamento TV ed è l’intestatario della fornitura di energia di energia elettrica nell’abitazione in cui abbiamo la residenza. Io (la moglie) sono intestataria di una fornitura di energia elettrica in un secondo immobile in cui ho anche la residenza. Chi paga il canone?

E’ previsto il caso in cui sussistano due utenze domestiche residenti in capo a componenti della stessa famiglia anagrafica: uno dei due deve presentare la dichiarazione sostituiva (QUADRO B) e comunicare su quale nominativo deve essere fatto l’addebito.
La dichiarazione non deve essere presentata annualmente, ma soltanto qualora vengano meno i presupposti dichiarati, in questo caso sarà necessario compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel quadro B del modello.

Al momento non ho un contratto di fornitura di energia elettrica ma lo attiverò entro l’anno e dispongo di dispositivi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, cosa succederà?

  • Se attivi entro il 31 ottobre 2016 e intesti a te un contratto di fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza pagherai soltanto la rata calcolata dal mese di attivazione dell’utenza elettrica e non l’intero canone annuo.
  • Se attivi dopo il 31 ottobre 2016 e intesti a te un contratto di fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza pagherai il canone spettante nel primo bimestre 2017.
    Se non sarai dotato di dispositivi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare non devi pagare il canone, per questo dovrai presentare la “Dichiarazione sostitutiva di non detenzione” entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto dalla data di attivazione della stessa.

Sono erede di un’immobile in cui è presente un apparecchio idoneo a ricevere segnali da digitali terrestre o da parabola satellitare, apparecchi non utilizzati causa decesso, ma sto già pagando il canone per l’abitazione in cui risiedo, devo pagare due canoni?

No, devi pagare il canone solo per l’abitazione in cui sei residente. Per l’immobile di cui sei erede invece, devi presentare la “Dichiarazione sostitutiva” (QUADRO B) dichiarando il tuo codice fiscale, anche se non fai parte della famiglia anagrafica del soggetto deceduto.

Sono erede di un’immobile in cui non è presente un apparecchio idoneo a ricevere segnali da digitale terrestre o parabola satellitare, cosa devo fare?

Devi presentare la dichiarazione sostitutiva per la non detenzione di apparecchi TV per l’abitazione di cui sei erede.

Sono uno studente fuori sede, vivo in un appartamento in cui è presente un televisore ma ho la residenza anagrafica con i miei genitori, devo pagare il canone per l’appartamento in cui vivo?

No, non devi pagare il canone.

Sono un inquilino che ha la residenza nell’immobile per il quale pago l’affitto ma il contratto di energia elettrica è intestato al proprietario, devo pagare il canone?

Sì, nel caso in cui tu abbia apparecchi televisivi o comunque idonei a ricevere il segnale da digitale terrestre o satellitare.

Sono residente all’estero ma possiedo un’immobile in italia in cui sono presenti apparecchi televisivi, devo pagare il canone?

Sì, devi pagare il canone. Non paghi il canone solo se non sono presenti apparecchi televisivi, ma ad esempio è presente un contratto di fornitura di energia elettrica.

Siamo più nuclei familiari che hanno la residenza nello stesso immobile e siamo tutti dotati di apparecchi TV, chi paga il canone?

Dipende, se ogni nucleo familiare ha una sua distinta famiglia anagrafica, ciascun nucleo pagherà un canone; anche nell’ipotesi di un unico intestatario di contratto di fornitura di energia elettrica.
Diversamente, se i diversi nuclei fanno parte della stessa famiglia anagrafica (vincoli di parentela, affinità, adozione, ecc..) paga il canone solo l’intestatario della fornitura di energia elettrica residente.

Sono il titolare di un bed & breakfast, sono anche intestatario di un contratto di energia elettrica ad uso residenziale e pago già il canone di abbonamento speciale (cioè l’abbonamento relativo alle utenze non domestiche), devo pagare due canoni?

Se paghi il canone di abbonamento speciale non devi pagare il canone di abbonamento ordinario. Per evitare il doppio addebito, presenta la “Dichiarazione Sostitutiva”.

CASI IN CUI PRESENTARE DISDETTA DEL CANONE RAI

Casi in cui presentare disdetta del Canone RAI

Sei intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica residente, puoi presentare disdetta solo qualora si verifichino le seguenti condizioni:

  1. Non sei più in possesso di apparecchi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o parabolica, ad esempio per vendita, perché l’hai regalato o perché hai subìto un furto, causa incendio o rottamazione.
  2. L’immobile di cui sei proprietario e per il quale hai sempre pagato il canone viene dato in affitto anche se l’utenza di energia elettrica è rimasta intestata a te.

CASI IN CUI RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL CANONE RAI

A chi devo chiedere il rimborso del canone e con quali modalità?

La richiesta di rimborso va presentata direttamente alle Agenzie delle Entrate con le seguenti modalità:

  1. Accedi al sito agenziaentrate.gov.it
  2. Nella pagina dedicata al rimborso del canone RAI trovi il modello da utilizzare e le istruzioni per compilarlo.

Potrai inoltrarlo:

  1. In cartaceo, con raccomandata a Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino. Ricordati di allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
  2. Via web, attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, su questo sito.

Chi può inviare la richiesta di rimborso?

Le richieste possono essere inoltrate solo dall’intestatario del contratto di energia elettrica o da un suo erede.

In quali casi posso richiedere il rimborso?

Puoi chiedere il rimborso nei seguenti casi:

  1. Hai presentato la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi nei termini previsti.
  2. hai presentato la Dichiarazione sostitutiva nei termini previsti e tu o un altro componente della tua famiglia anagrafica avete più di 75 anni ed un reddito familiare complessivo non superiore a 6.713,98 €.
  3. Tu o un componente della tua famiglia anagrafica sei/è in possesso dei requisiti di esenzione (diplomatici, militari, stranieri) ed ha presentato Dichiarazione Sostitutiva di esenzione.
  4. tu o un componente della tua famiglia anagrafica avevate già pagato il canone attraverso modalità diverse dall’addebito in bolletta
  5. il canone è stato pagato anche mediante un’altra bolletta di energia elettrica intestata ad un altro componente della tua stessa famiglia anagrafica.
  6. altri motivi diversi dai precedenti; in questo caso dovrai riportare la descrizione sintetica della motivazione.

Sarà l’Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l’eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.

In quanto tempo e da chi riceverò il rimborso?

Dopo aver ricevuto la tua richiesta, l’Agenzia delle Entrate effettuerà gli opportuni controlli. Successivamente ci comunicherà di procedere con il rimborso. Saremo noi quindi che ti accrediteremo il rimborso dovuto entro 45 giorni dal momento in cui riceveremo la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante accredito nella prima bolletta utile o attraverso altre modalità.

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE RAI

Trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione del Canone RAI

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.