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15/03/2018

Risoluzione extragiudiziale delle controversie: la conciliazione paritetica ed il servizio di conciliazione autorità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie  tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati da ARERA – Testo Integrato Conciliazione (TICO). Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.

Il cliente finale, dunque, che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo ovvero non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice ordinario dovrà obbligatoriamente esperire – a far data dal 1° gennaio 2017 – il tentativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Per tale ragione ARERA ha istituito il Servizio Conciliazione gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, che è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, rivolgendosi agli organismi ADR iscritti all’albo tenuto presso l’Autorità e pubblicato nel sito ARERA https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

ENERGIA BASE TRIESTE partecipa attivamente allo svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il Servizio Conciliazione Autorità:

Per attivare il Servizio Conciliazione è necessario registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it  . La conciliazione può essere attivata e seguita direttamente dal Cliente o mediante un soggetto da esso delegato. La richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione va inoltrata  da parte del Cliente solo dopo aver presentato reclamo scritto ad ENERGIA BASE TRIESTE al quale sia stata data una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo senza aver ricevuto risposta.  La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com consultare il sito https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.